IMU - Imposta Municipale Unica
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati. Dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano soggette ad imposta le abitazioni principali accatastate come categoria A1, A8, A9 (case di lusso) L'abitazione principale è costituita da un'unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono obbligati al pagamento tutti coloro che possiedono immobili ed aree fabbricabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori stabiliti dal D.L. n. 201/2011: cat da A/1 ad A/9=>160; A/10=>80; B=>140; C/1=>55; C/3,C/4,C/5=>140; C/2,C/6,C/7=>160; D=>65; D/5=>80. Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’I.M.U. deve avvenire con il modello F24 disponibile presso qualsiasi sportello postale o bancario o tramite apposito bollettino postale. I soggetti passivi dell’Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU: Entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni deliberate nell'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando le aliquote deliberate dall'ente. La detrazione per l'abitazione principale è pari ad €. 200, con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante e residente nell'unità immobiliare. L'importo della maggiorazione non può superare euro 400. L'IMU deve essere interamente versata ai comuni salvo che per le categorie D.Lo stato si è riservato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Per tali categorie la quota pari allo 0,76 per cento dovrà essere versata allo stato e la differenza al comune.I codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, sono:3912=> imu per abitazioni principali (per categorie A1, A8 e A9); 3918=> imu per altri fabbricati ed aree fabbricabili;3925=> imu per immobili ad uso produttivo per categorie D - QUOTA STATO; 3930=> imu per immobili ad uso produttivo per categorie D - QUOTA COMUNE.Cos'è Cos'è utile sapere Requisiti Come fare In quanto tempo Quanto costa
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08-02-2023