TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili

Cos'è

Sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) ed  è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti. E’ corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.  Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi o terrazze scoperte.

Cos'è utile sapere

La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Restano valide  le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Come fare

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione della TARI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati e da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.  Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tarsu e della tares, salvo dichiarare variazioni, compreso l’obbligo di dichiarare variazioni del numero degli occupanti.  L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.  L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, in caso di omissione si considera cessata il giorno in cui è presentata la denuncia tardiva.  

Quanto costa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.Le tariffe saranno determinate, nel rispetto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, distinguendo fra le utenze domestiche e non domestiche e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sulla scorta del piano economico finanziario che il Consiglio Comunale andrà ad approvare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.  E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504  Il versamento dovrà essere effettuato mediante i modelli di pagamento che saranno recapitati direttamente presso il domicilio del contribuente ed alle scadenze che saranno indicate sugli avvisi di pagamento trasmessi. 

 

A chi rivolgersi

Settore Ragioneria e Tributi - Ufficio Tributi
Piazza Dante n.6 - 04020 , Spigno Saturnia (LT)

Referente:

Lina Scipione

Telefono:

0771.64021/64026

Fax:

0771.64733

Email:

ufficiotributi@comunedispigno.it

 

Orario settimanaleMattinoPomeriggio
lunedi'08.30 – 11.30-
martedi'-16,00 - 18,00
mercoledi'08.30 – 11.30-
giovedi'-16,00 - 18,00
venerdi'08.30 – 11.30-
sabato--

Data:
09-02-2023